diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015 (Rv. 637703 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Controllo giurisdizionale - Appartenenza dello straniero ad una categoria di persone pericolose - Riscontro - Criteri.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637703-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art. 1 della l. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della l. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della n. 575 del 1965 (cd. legge "antimafia"), come sostituito dall'art. 13 l. n. 646 del 1982 (riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011). Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)