Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11466 del 14/05/2013 (Rv. 626614 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione per pericolosità sociale - Opposizione innanzi al giudice di pace - Cognizione - Contenuto - Appartenenza alle categorie indicate dalla legge - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la cognizione di merito del giudice di pace ha ad oggetto l'accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge - nella specie l'accertamento della pericolosità sociale dell'espellendo - sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell'esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione. Ne consegue che lo straniero può essere espulso - in relazione alla previsione di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - soltanto se appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)