Sez. 1, Sentenza n. 496 del 16/01/1992 (Rv. 475345 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | I.A.C.P. - Suolo del privato - Occupazione - Protrazione "sine titulo" - Opera pubblica - Costruzione - Espropriato - Domanda per il risarcimento del danno per l'abusiva occupazione e per ottenere il valore venale del bene sottrattogli con la irreversibile trasformazione dello stesso - Legittimazione passiva - I.A.C.P. - Sussistenza - Sua facoltà di rivalsa - Nei confronti dell'ente territoriale interessato alla espropriazione - Ammissibilità - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
In tema di procedimento espropriativo preordinato ad edificazione di case economiche e popolari, l'I.A.C.P. che, al termine dell' occupazione legittima non abbandoni il suolo del privato, ma continuando ad occuparlo "sine titulo", vi abbia costruito l'opera pubblica, consentendone l'acquisizione all'ente pubblico territoriale in collaborazione col quale è stato avviato detto procedimento, è responsabile nei confronti del privato per il risarcimento del danno dovuto all'abusiva occupazione in sè considerata, nonché solidalmente con questo ente, per il valore venale del bene sottratto al privato stesso per effetto dell'irreversibile incorporazione all'opera eseguita. Ne consegue che l'Istituto è passivamente legittimato rispetto alla domanda dell'espropriato intesa ad ottenere l'intero ammontare della somma dovutagli per l'uno e per l'altro titolo - rispettivamente risarcitorio e corrispettivo - ed ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'ente territoriale per il controvalore del bene nell'ipotesi in cui questi sia corresponsabile del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, mentre, qualora siffatto evento sia addebitabile esclusivamente allo stesso I.A.C.P., detta rivalsa potrà avere ad oggetto solo quella che sarebbe stata l'indennità di esproprio.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)