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Sez. L, Sentenza n. 11411 del 30/05/2005 (Rv. 582095 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Liquidazione della rendita in somma capitale - Successivo accertamento giudiziale di infortunio o malattia professionale preesistente a tale liquidazione - Costituzione di un'unica rendita - Conseguente obbligo dell'assicurato di restituire la somma percepita a titolo di capitalizzazione - Nuovo infortunio o denuncia di malattia successivamente al decorso del decennio o del quindicennio dalla costituzione della rendita per l'evento precedente ancorchè prima della liquidazione in capitale della stessa - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 75, 79 e 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582095-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

L'INAIL può procedere alla liquidazione in capitale, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, delle rendite per inabilità di grado inferiore al sedici per cento al termine di un decennio o di un quindicennio dalla loro costituzione, a seconda se si tratti di inabilità derivanti da infortunio o malattia professionale, anche in presenza di nuovo infortunio o di denuncia di nuova malattia professionale intervenuti prima del decorso di tali termini, qualora ritenga che i nuovi eventi non comportino alcuna inabilità permanente; ma, qualora, a seguito di procedimento giudiziario, venga, invece, accertato che dal nuovo infortunio o dalla nuova tecnopatia derivava, già in epoca anteriore al decorso del decennio o del quindicennio, un grado anche minimo di inabilità, dovrà procedere alla costituzione di un'unica rendita che tenga conto delle inabilità prodotte dal vecchio e dal nuovo evento protetto, con il conseguente obbligo dell'assicurato di restituire la somma percepita a titolo di capitalizzazione. Il verificarsi di un nuovo infortunio o la denuncia di una nuova malattia professionale successivamente al decorso del decennio o del quindicennio dalla costituzione della rendita per l'evento precedente, ancorché prima della liquidazione in capitale della stessa, non impedisce che si proceda a detta liquidazione, che resta ferma anche in caso di accertamento giudiziale di un grado di invalidità con decorrenza dall'evento, comunque successiva al compimento del periodo di cosiddetto stabilizzazione. Peraltro, il combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 del d.P.R. n.1124 del 1965, così interpretato, risulta immune da censure di illegittimità costituzionale (v.Corte costituzionale n. 93 del 1981).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)