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Sez. 3, Sentenza n. 8123 del 21/07/1993 (Rv. 483232 - 01)

Impresa - Imprenditore - Agricolo | Esercizio dell'agricoltura ed attività connesse di prelievo - Inclusione ex art. 2 legge n. 102 del 1992 - Norma interpretativa - Controversie in corso - Immediata applicazione.
Stato
decisa il 1993-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483232-01

Impresa - Imprenditore - Agricolo

L'art. 2 legge 5 febbraio 1992 n. 102 il quale stabilisce che l'acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole, svolte dallo stesso soggetto, e che sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, ha carattere di norma di interpretazione autentica, e pertanto, è immediatamente applicabile, quale "ius superveniens", alle controversie in corso in cui si discuta se l'attività anzidetta costituisca o meno attività agricola e se debba essere assoggettata alla disciplina relativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 102 art. 1, Legge 05/02/1992 num. 102 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)