Sez. L, Sentenza n. 6442 del 11/03/2008 (Rv. 602436 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Inquadramento di un'impresa a fini contributivi - Impresa esercente attività promiscue - Accertamento dell'attività prevalente - Necessità - Fattispecie in tema di allevamento di specie itticole.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
L'inquadramento ai fini contributivi di una impresa esercente attività promiscue - che non siano connotate da reciproca autonomia - deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente, il cui accertamento, da parte del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che deve essere inquadrata nel settore commercio e non nel settore agricolo l'impresa esercente acquacoltura ed allevamento di specie itticole, ove sia prevalente l'attività finalizzata al commercio del pesce).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)