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Sez. 1, Sentenza n. 28220 del 26/11/2008 (Rv. 605869 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE | Società consortile - Subentro per legge nella esecuzione del contratto stipulato dalle imprese riunite in associazione - Subappalto o cessione del contratto - Esclusione - Crediti in capo alla società consortile nei confronti della committente - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605869-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE

La circostanza secondo cui, per il disposto dell'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584 (aggiunto dall'art. 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687), la società consortile costituita tra le imprese riunite in associazione temporanea subentra nell'esecuzione del contratto stipulato dalle imprese consorziate, non implica la sussistenza di un subappalto o di una cessione del contratto in capo alla prima, come è palesato dal fatto che non è prescritta alcuna autorizzazione o approvazione e restano ferme le responsabilità delle imprese riunite; pertanto, la società consortile, eseguendo l'opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2608, Cod. Civ. art. 2609, Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 2615 ter, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Legge 08/10/1984 num. 687 art. 12, Legge 19/12/1991 num. 406 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)