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Sez. L, Sentenza n. 1454 del 01/03/1984 (Rv. 433549 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RAGIONI SINDACALI - ATTO DOVUTO DEL DATORE DI LAVORO - POTERE DISCREZIONALE DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA - OMISSIONE DEL COLLOCAMENTO PREDETTO - EFFETTO IMPEDITIVO DEL GODIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE E DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433549-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RAGIONI SINDACALI - ATTO DOVUTO DEL DATORE DI LAVORO - POTERE DISCREZIONALE DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA - OMISSIONE DEL COLLOCAMENTO PREDETTO - EFFETTO IMPEDITIVO DEL GODIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE E DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

Il collocamento in aspettativa per ragioni sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970 rappresenta un atto dovuto, ove sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, essendo escluso che rientri nella discrezione del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l'aspettativa possa o no continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l'adempimento dell'incarico sindacale; né l'omissione del collocamento stesso, quando sia imputabile soltanto ad un ingiustificato comportamento del datore di lavoro, costituisce ostacolo all'effettivo godimento del diritto da parte del lavoratore ed alla sospensione del rapporto di lavoro con la decorrenza da lui comunicata.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)