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Sez. U, Sentenza n. 15899 del 13/07/2006 (Rv. 591300 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Criterio di individuazione della giurisdizione - Riferimento al "petitum sostanziale" dedotto con la domanda - Necessità - Controversia inerente la cessazione di contratto locativo stipulato "iure privatorum" tra una P.A. e un privato - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591300-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda riguardante l'accertamento relativo all'intervenuta cessazione o meno di un contratto di locazione (con correlata richiesta di rilascio dell'immobile costituentene l'oggetto) stipulato "iure privatorum" tra una P.A. (la Provincia, nella specie) ed un privato, siccome attinente alla prospettazione di mere posizioni di diritto soggettivo, con devoluzione allo stesso giudice ordinario, ove tempestivamente dedotta nel rispetto del contraddittorio, anche della cognizione, "incidenter tantum", di eventuali atti amministrativi illegittimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)