Sez. 3, Sentenza n. 146 del 10/10/1983 Ud. (dep. 09/01/1984) Rv. 167238 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO DELLA PARTE CIVILE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO DELLA PARTE CIVILE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata impugnata anche dalla parte civile e quest'ultima non abbia presentato i motivi di gravame, la declaratoria di inammissibilità di tale gravame, pronunciata dal giudice di secondo grado, non ha il valore di una revoca della Costituzione di parte civile. Ne consegue che la parte civile, pur dopo la declaratoria di inammissibilità del suo gravame, è legittimata a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello al fine di tutelare i propri interessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)