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Sez. 4, Sentenza n. 8352 del 15/03/1989 Ud. (dep. 13/06/1989) Rv. 181537 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - PARTE CIVILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PARZIALMENTE SFAVOREVOLE - MANCATA IMPUGNAZIONE - ACQUIESCENZA - RAVVISABILITÀ - DECISIONE DI SECONDO GRADO PEGGIORATIVA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181537-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - PARTE CIVILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PARZIALMENTE SFAVOREVOLE - MANCATA IMPUGNAZIONE - ACQUIESCENZA - RAVVISABILITÀ - DECISIONE DI SECONDO GRADO PEGGIORATIVA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema di impugnazioni, pur dovendosi ritenere inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, qualora non abbia impugnato la decisione di primo grado per sè sfavorevole, in quanto assolutoria dell'imputato, essendosi formato il giudicato, per acquiescenza, sul rapporto civilistico, tuttavia, ove in tale Sede (di secondo grado) venga resa decisione più gravosa per detta parte, per essere adottata formula maggiormente liberatoria il ricorso della prefata parte privata deve essere preso in esame, ma solo limitatamente ai motivi attinenti il riformato in peggio. (fattispecie di imputato, di reato attinente la circolazione stradale, assolto in primo grado con formula dubitativa sull'elemento psicologico, senza che la parte civile se ne lagnasse, e, in secondo grado, con formula piena (sempre sulla colpa); il ricorso della parte civile è stato ritenuto ammissibile e discusso solo limitatamente ai motivi che censuravano l'adozione della formula piena, ritenuta peggiorativa rispetto a quella dubitativa). (Conf mass n 174237, prima parte; (Conf mass n 165619, prima parte; (contra mass n 123646; (contra mass n 167238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)