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Sez. 1, Sentenza n. 4103 del 21/01/2020 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 277737 - 01

GIUDICE DI PACE - ESECUZIONE - ESECUZIONE DELLA PERMANENZA DOMICILIARE | Presofferto cautelare detentivo – Detrazione – Ammissibilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277737-01

GIUDICE DI PACE - ESECUZIONE - ESECUZIONE DELLA PERMANENZA DOMICILIARE

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere detratto dalla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare, in quanto l'art. 58 d.lgs. 28 aprile 2000, n. 274, equipara, ad ogni effetto giuridico, detta sanzione alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il computo del cd. presofferto deve avvenire in base al criterio di ragguaglio di cui all'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., secondo cui "un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/04/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/04/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)