Sez. 1, Sentenza n. 36231 del 08/11/2016 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 271043 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Scomputo del periodo trascorso in obbligo di dimora - Previsione nel provvedimento coercitivo del divieto di allontanarsi dall'abitazione - Possibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore notturne).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)