Sez. 6, Sentenza n. 32 del 01/12/1966 Ud. (dep. 02/02/1967) Rv. 103360 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - ESATTORE DELLE IMPOSTE - SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DANARO PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE - SUSSISTENZA DEL REATO - OBBLIGO DELL'ESATTORE DI VERSARE IL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - ESATTORE DELLE IMPOSTE - SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DANARO PUBBLICO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE - SUSSISTENZA DEL REATO - OBBLIGO DELL'ESATTORE DI VERSARE IL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - IRRILEVANZA.*
Il danaro versato al contribuente in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo stato o altro ente pubblico diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione. Ne la natura di pecunia pubblica viene meno per la obbligazione di quantita, a cui l'esattore e eventualmente tenuto verso l'ente impositore allorche debba versare il non riscosso per riscosso, in quanto si tratta di una obbligazione sussidiaria a garanzia dell'ente pubblico, che non fa perdere al danaro riscosso il carattere di appartenenza all'ente stesso. (principio applicato, nella specie, ai fini del reato di peculato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)