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Sez. 5, Sentenza n. 8249 del 26/01/2006 Ud. (dep. 08/03/2006) Rv. 233638 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace di assoluzione dal reato di ingiuria - Esclusione - Erronea pronuncia della sentenza di secondo grado - Poteri della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233638-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

In tema di soggetti legittimati all'impugnazione, la persona offesa, costituita parte civile, non è legittimata a proporre appello avverso la sentenza - pronunciata dal giudice di pace - di assoluzione dal reato di ingiuria, sanzionato, ex art. 52, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, con la sola pena della multa, con la conseguenza che, qualora sia impugnata mediante ricorso per cassazione la sentenza di secondo grado pronunciata erroneamente dal giudice di appello, il giudice di legittimità deve, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 620 lett. l) cod.proc.pen., annullare senza rinvio detta sentenza e ritenere il giudizio qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)