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Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 17/05/2025 (Rv. 674605-01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - RIVENDITA | Subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Funzione.
Stato
decisa il 2025-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674605-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - RIVENDITA

Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e "debitor debitoris", bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 com. 1, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)