Sez. 3, Sentenza n. 165 del 08/01/1981 (Rv. 410566 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - RIASSUNZIONE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO IN PRIMO GRADO ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - INVALIDITA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - RIASSUNZIONE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO IN PRIMO GRADO ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - INVALIDITA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*
L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi e stata Costituzione delle parti, e affetto da vizio della notificazione, ove l'atto stesso, in violazione di quanto dispone l'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche alla parte personalmente. Da cio consegue la necessita che all'appellante sia fissato un termine per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art 291 cod proc civ. (Conf 2145/77, mass n 385876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)