Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012 (Rv. 621830 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Mancata costituzione delle parti - Notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore costituito in primo grado - Validità - Esclusione - Alla parte personalmente - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi sia stata costituzione delle parti è affetto da vizio di notifica, ove l'atto stesso, in violazione dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché alla parte personalmente. Pertanto, all'appellante deve essere fissato un termine per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)