Sez. 1, Sentenza n. 2956 del 29/03/1996 (Rv. 496709 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Appello - Mancata costituzione delle parti - Notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore costituito in primo grado - Inizio di notificazione - Sussistenza - Notificazione alla parte personalmente - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi sia stata costituzione delle parti, è affetto da vizio della notificazione, ove l'atto stesso, in violazione di quanto dispone l'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)