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Sez. 5, Sentenza n. 6663 del 24/03/2006 (Rv. 588423 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Definizione ex art. 16, terzo comma, lett. a, della legge n. 289 del 2002 - Presupposti - Ambito - Mera liquidazione di imposta sulla base della volontà espressa dal contribuente - Definibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di liquidazione di dichiarazione integrativa relativa a precedente normativa di condono.
Stato
decisa il 2006-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588423-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non è ipotizzabile una "lite pendente", suscettibile di definizione a norma dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quando l'atto impugnato si risolve in una mera liquidazione di imposta sulla base della volontà espressa dal contribuente (nella specie, dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge n. 413 del 1991). In tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei contribuenti, svolgendo un'attività meramente liquidatoria, non inquadrabile neppure nella categoria residuale prevista con l'ampia formula descrittiva di "ogni altro atto di imposizione".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)