Sez. 2, Sentenza n. 5664 del 21/12/1977 (Rv. 389197 - 01)
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE - ALIENAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - AZIONE GENERALE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ESPERITA DAL COMPRATORE MEDESIMO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE - ALIENAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - AZIONE GENERALE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ESPERITA DAL COMPRATORE MEDESIMO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
L'Azione generale di risoluzione per inadempimento e preclusa al compratore che abbia alienato la cosa acquistata, essendone impossibile in tal caso la restituzione da parte sua al venditore: tale principio, tuttavia, non opera nel caso in cui il venditore stesso abbia partecipato o consentito a questa alienazione. (V 1034/73, mass n 363472; (V 1535/70, mass n 347389; (V 2114/69, mass n 341407; (V 68/69, mass n 337910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)