Sez. L, Sentenza n. 21650 del 09/10/2006 (Rv. 592782 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Contratti collettivi e decreti ministeriali - Clausole sulla classificazione del personale - Interpretazione - Gerarchia tra criteri ermeneutici - Criterio letterale - Preminenza - Conseguenze - Fattispecie relativa alle qualifiche di capostazione superiore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
In materia di inquadramento del personale ferroviario, nell'interpretazione dei decreti ministeriali, come nelle clausole di un contratto collettivo, i canoni legali di ermeneutica sono governati da un principio di gerarchia; in forza di tale principio il canone prioritario dal significato letterale delle parole prevale sui canoni di tipo integrativo e, in particolare, trova applicazione nella interpretazione della declaratoria relativa al profilo professionale di capo stazione superiore (di cui al D.M. n. 1078 del 21 luglio 1979). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva attribuito il trattamento economico corrispondente al profilo professionale di capostazione superiore - ex V categoria, divenuta VII categoria - al ricorrente, il quale era preposto alla dirigenza di una stazione, ex fermata, e quindi a un impianto di non rilevante importanza, mentre la declaratoria di cui al d.m. prevedeva l'attribuzione della qualifica superiore solo ai titolari della dirigenza di impianti, di coordinamento e controllo, in particolari settori di impianti di rilevante importanza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)