Sez. 3, Sentenza n. 792 del 29/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233255 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Divieto di subappalto o cottimo senza autorizzazione (art. 21 L. n. 646 del 1982) - "Nolo a caldo" - Configurabilità del reato.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Il divieto di affidare senza autorizzazione della P.A., in tutto o in parte, lavori in subappalto o a cottimo, cui fa riferimento l'art. 21 della legge n. 646 del 1982, si riferisce non solo ai contratti tipici ma anche a quelle forme contrattuali atipiche o derivate, con le quali sotto diverso nome si realizza lo stesso risultato del subappalto o del cottimo (nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione anche nel caso di cosiddetto "nolo a caldo").
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)