Sez. 3, Sentenza n. 1551 del 01/12/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249531 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Subappalto, senza autorizzazione, di lavori appaltati dalla P.A. - Limite del 2% dell'importo dell'appalto - Modalità di determinazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Il limite del 2 per cento dell'importo dei lavori appaltati, il cui superamento rende illecito, se non previamente autorizzato, il subappalto a terzi delle prestazioni affidate dalla P.A. (art. 21, legge 13 settembre 1982, n. 646), deve essere calcolato sul valore finale e complessivo dell'importo dei lavori e non su quello iniziale o parziale, suscettibile di modificazione. (Fattispecie di nolo a caldo in cui detta percentuale era stata erroneamente calcolata sull'importo iniziale dell'appalto, non tenendo conto di una perizia di variante che ne aveva comportato un aumento tale, però, da determinare la riduzione del valore della prestazione subappaltata sotto la soglia percentuale di legge).
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 12, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)