Sez. U, Sentenza n. 1861 del 04/07/1973 (Rv. 364885 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE - RIASSUNZIONE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NUOVA - ESPERIBILITA DI NUOVO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE - RIASSUNZIONE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NUOVA - ESPERIBILITA DI NUOVO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Pur dopo che la SC, pronunciandosi in Sede di regolamento preventivo, abbia attribuito ad un determinato giudice ordinario, o speciale, la giurisdizione riguardo ad una determinata causa pendente in primo grado dinanzi a detto giudice, e astrattamente proponibile un nuovo regolamento di giurisdizione, ove si assuma che, successivamente alla riassunzione della causa, sia stata in essa introdotta una nuova domanda, tale da influire sulla questione di giurisdizione come gia valutata dal SC. Fermo, infatti che la questione relativa alla ritualita della nuova domanda e estranea al tema della giurisdizione e attiene a problemi di proponibilita, pertinenti al giudizio di merito, deve ritenersi che nella sequenza logico-giuridica delle questioni preliminari di rito, quella sulla giurisdizione (definibile per saltum e in via preventiva) precede l'altra, spettando solo al giudice di merito investito di giurisdizione valutare la rituale proposizione della domanda. Spetta, tuttavia, al SC riscontrare, all'esito di un esame comparativo delle posizioni difensive assunte e delle istanze proposte dalle parti, rispettivamente in fase introduttiva e in fase riassuntiva dinanzi al giudice a quo, accertare se effettivamente sia stata introdotta una nuova domanda, e dichiarare, di conseguenza, inammissibile il nuovo regolamento ove accerti l'insussistenza della nuova domanda in ordine alla quale si contesti il potere giurisdizionale del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)