Sez. 6, Sentenza n. 1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207488 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Estensione alle impugnazioni cautelari - Condizioni per la sussistenza - Vantaggio per la parte impugnante - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Il requisito dell'interesse, richiesto dall'art. 568 cod. proc. pen., si applica anche alle impugnazioni dei provvedimenti cautelari, e si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque, l'impugnazione proposta dall'imputato, per una qualsiasi causa, non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioè conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, non vi è interesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)