Sez. 5, Sentenza n. 30 del 10/01/1995 Cc. (dep. 09/02/1995) Rv. 200466 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Misura interdittiva - Esecuzione - Cessazione - Interesse all'impugnazione - Esclusione - Ragione: inapplicabilità dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
In tema di misure cautelari personali, non sussiste l'interesse alla decisione dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento dispositivo di una misura interdittiva, quando questa sia stata interamente eseguita. A siffatta misura, invero, non si applica l'istituto della riparazione pecuniaria, che solo può giustificare la persistenza dell'interesse all'impugnazione quando la misura sia cessata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)