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Sez. 6, Sentenza n. 3111 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202501 - 01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Concretezza dell'interesse - Rimozione di un pregiudizio attuale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202501-01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare

L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte abbia subito con il provvedimento impugnato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che abbia confermato la misura cautelare interdittiva applicata dal GIP qualora questa si sia esaurita nelle more del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non è idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura cautelare. (Affermando tale principio in tema di interdizione dalla funzione di docente presso le scuole pubbliche e private, la Corte, - con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite 12 ottobre 1993, n. 20, ric. Durante, ove si sanciva il principio che l'interesse alla impugnazione sussiste anche nel caso in cui la misura sia stata revocata nel corso del procedimento - argomentava che il principio, proprio perché affermato solo per la custodia cautelare, e con riguardo al diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di misure e di situazioni del tutto diverse tra loro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)