Sez. 6, Sentenza n. 10107 del 27/06/1985 Ud. (dep. 05/11/1985) Rv. 170921 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLO.*
Oggetto specifico della tutela penale predisposta dall'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli) è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge e per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. Il sigillo è, appunto, lo strumento attraverso il quale si manifesta la volontà dello stato diretta al conseguimento di quei fini e può essere costituito - in assenza di una sua specifica definizione legislativa - da qualsiasi segno, visibile e tangibile (bollo, timbro in ceralacca, strisce di carta, cartelli ecc.), che, in modo anche simbolico e, quindi, senza necessità di racchiudere preventivamente in un involucro la "res serbanda", valga a manifestare all'esterno la sussistenza di detta volontà pubblica. (Conf mass n 168020 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)