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Sez. 6, Sentenza n. 10666 del 16/04/1986 Ud. (dep. 10/10/1986) Rv. 173903 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - RIPRESA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE ABUSIVA, INTERDETTA CON APPOSIZIONE DEI SIGILLI AL NEGOZIO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1986-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173903-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - RIPRESA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE ABUSIVA, INTERDETTA CON APPOSIZIONE DEI SIGILLI AL NEGOZIO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il reato di cui all'art. 349 cod. pen. sussiste e si perfeziona non solo nel caso di rottura o rimozione dei sigilli, ma anche quando si infrange, comunque, il divieto che i sigilli simboleggiano, ponendo in essere una condotta idonea ad eludere il comando che a mezzo di essi è imposto per volontà e fini pubblici. (nella specie è stato ritenuto che la ripresa dell'attività commerciale abusiva interdetta, con l'apposizione dei sigilli al negozio, costituisce essa stessa fatto decisivo ed assorbente ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa predetta). (V mass n 170921; (V mass n 166001; (V mass n 168020).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)