Sez. 6, Sentenza n. 1839 del 22/11/1984 Ud. (dep. 23/02/1985) Rv. 168020 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DEI SIGILLI - VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ DELLA COSA - SUFFICIENZA DI QUALSIASI IDONEO DISPOSITIVO - FATTISPECIE: APPOSIZIONE DI CARTELLI SU COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DEI SIGILLI - VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ DELLA COSA - SUFFICIENZA DI QUALSIASI IDONEO DISPOSITIVO - FATTISPECIE: APPOSIZIONE DI CARTELLI SU COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA.*
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., deve intendersi per sigillo qualsiasi dispositivo applicato sulla cosa, che manifesti la volontà della pubblica autorità di assicurare la conservazione, l'identità e l'oggettiva consistenza di beni mobili o immobili contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate. Non può pertanto ritenersi indispensabile che le modalità di apposizione dei sigilli si realizzino in modo tale da assicurare assolutamente e materialmente il vincolo di immodificabilità della cosa, poiché la legge tutela non solo l'integrità materiale, ma innanzi tutto quella strumentale e funzionale del sigillo. (nella specie trattandosi di immobile in costruzione erano stati apposti cartelli sui quali erano sinteticamente riportati gli estremi del provvedimento di sequestro di apposizione dei sigilli). (Conf mass n 166001; (Conf mass n 165451).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)