Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012 (Rv. 621772 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Danno causato da uso improprio della cosa - Esonero di responsabilità del custode - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ.),., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.), quando tale uso, benchè non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.), dell'albergatore per i danni patiti da una minorenne in gita scolastica, che, scavalcando il balcone della sua stanza ed avventuratasi su un solaio di copertura a pari livello non calpestabile per assumere stupefacenti, era caduta nel vuoto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)