Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 20/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162561 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO PER I REATI CONCERNENTI ARMI OD ESPLOSIVI - IMPUTATO DETENUTO - DECORSO DEL TERMINE DI QUARANTA GIORNI - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO PER I REATI CONCERNENTI ARMI OD ESPLOSIVI - IMPUTATO DETENUTO - DECORSO DEL TERMINE DI QUARANTA GIORNI - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO.*
Il rito direttissimo per i reati concernenti le armi e gli esplosivi è obbligatorio, salvo che siano necessarie speciali indagini. Il giudizio, peraltro, ove si proceda nei confronti di imputati detenuti, deve essere promosso entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale, gli Atti debbono essere trasmessi al giudice istruttore perché proceda con istruzione formale. (V mass n 159495; (V mass n 152852; (V mass n 149999; (V mass n 152786; (V mass n 142437; (V mass n 138831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)