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Sez. 1, Sentenza n. 9074 del 17/10/1996 (Rv. 500125 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Speciale procedura di liquidazione di cui all'art. 814 cod. proc. civ. - Presupposti - Produzione di lodo esecutivo - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Lodo presentante cause di nullità o di inesistenza - Lodo non esecutivo per mancato deposito o rifiuto di esecutività - Domanda di liquidazione proposta dagli arbitri con la predetta procedura - Accoglibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500125-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La procedura di liquidazione dell'onorario spettante agli arbitri e di rimborso delle spese, prevista dall'art. 814 cod. proc. civ., non è subordinata alla produzione di un lodo esecutivo e dà luogo ad una normale controversia che non può essere devoluta alla cognizione del Presidente del tribunale solo quando la pronuncia del lodo sia del tutto mancata. Pertanto, nella disciplina dell'art. 823, ultimo comma, cod. proc. civ. - nel testo aggiunto dall'art. 2 legge n. 28 del 1983, secondo cui il lodo non esecutivo, pur non avendo natura di sentenza arbitrale, ha efficacia negoziale ed è immediatamente vincolante fra le parti -, anche nell'ipotesi in cui il lodo presenti cause di nullità o di inesistenza e non sia esecutivo, per mancato deposito o rifiuto di esecutività, la domanda degli arbitri, volta alla liquidazione degli indicati onorari e spese secondo la predetta procedura, non può essere disattesa, salva restando l'eventuale azione risarcitoria nei loro confronti, a seguito dell'annullamento del lodo per causa imputabile a negligenza nell'assolvimento dell'incarico loro conferito dai compromittenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)