Sez. 1, Sentenza n. 8222 del 07/04/2006 (Rv. 589143 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Mancata pronuncia del lodo - Procedura di liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
La speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri, prevista dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ., presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perché soltanto da esso il Presidente del Tribunale può trarre gli elementi per liquidare il compenso secondo criteri equitativi. Di conseguenza, quando sia mancata la pronuncia del lodo, la richiesta di compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che segue il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)