Sez. 1, Sentenza n. 13607 del 17/09/2002 (Rv. 557447 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Insorgenza del diritto - Condizioni - Validità del compromesso e del lodo o regolarità della nomina degli arbitri - Irrilevanza - Eventuale annullamento del lodo per causa imputabile agli arbitri - Azione risarcitoria nei loro confronti - Ammissibilità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828. La sussistenza del credito per l'onorario, a favore dell'arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è quindi inficiata dai suddetti vizi, salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)