Sez. 3, Sentenza n. 13385 del 22/06/2005 (Rv. 581802 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Azione di indebito arricchimento da parte della P. A. - Esperibilità - Accertamento dell'invalidità del contratto verbale - Modalità - "Incidenter tantum" - Fattispecie relativa a occupazione di immobile di proprietà comunale.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Per l'esistenza del contratto con la P.A. è essenziale che la manifestazione della volontà dell'ente, in forma scritta, emani dall'organo autorizzato a rappresentarlo, sì che la conclusione del contratto non può desumersi da atti provenienti da organi preposti ad altri servizi, ma aventi contenuto e finalità diversi, o da fatti concludenti. Ne consegue che in mancanza del contratto, che è il fatto costitutivo del rapporto giuridico, l'azione contrattuale non esiste e quindi la P. A. può esperire l'azione di indebito arricchimento senza che sia necessario accertare in via principale l'inesistenza del fatto costitutivo, potendo tale questione pregiudiziale esser accertata "incidenter tantum" dal giudice adito con detta azione. (Nella specie, relativa a un contratto verbale di locazione di un immobile stipulato da un Comune con un privato che per venti anni aveva detenuto il bene senza versare alcun corrispettivo, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di appello che aveva negato l'esperibilità dell'azione sussidiaria di indebito arricchimento, ritenendo che era onere della parte dedurre preventivamente l'invalidità formale del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)