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Sez. 3, Sentenza n. 21138 del 04/11/2004 (Rv. 578652 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Manifestazione implicita di volontà - Inammissibilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di contratto preliminare di locazione.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578652-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

I contratti di cui sia parte una P.A. debbono rivestire la forma scritta anche quando la P.A. agisca "iure privatorum", onde consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. (Principio affermato in fattispecie in cui la P.A., stipulato con il privato un contratto preliminare di locazione di un immobile, ne aveva, di fatto, consentito l'immissione in godimento. La Corte Cass. ha ulteriormente precisato che la circostanza per la quale, in epoca successiva, il contratto definitivo fosse stato stipulato e favorevolmente sottoposto al controllo delle autorità tutorie poteva spiegare altri effetti, ma non quelli di rendere esistente "ex tunc" il contratto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)