Sez. 2, Sentenza n. 569 del 20/02/1969 (Rv. 338754 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - NOTIFICA IMPERSONALE AGLI EREDI DELLA PARTE VITTORIOSA DECEDUTA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - VALIDITA - CONDIZIONI - NOTIFICA IMPERSONALE AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - NOTIFICA IMPERSONALE AGLI EREDI DELLA PARTE VITTORIOSA DECEDUTA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - VALIDITA - CONDIZIONI - NOTIFICA IMPERSONALE AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
La Forma di notificazione dell'impugnazione prevista dal secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. ('collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenzĂ ) e valida anche se la parte vittoriosa, defunta dopo la pubblicazione della sentenza, sia deceduta senza aver prima notificato al soccombente la sentenza stessa, purche la notifica avvenga nei luoghi indicati dal primo comma del medesimo art. 330. Non e, invece, assolutamente prevista alcuna Forma di notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi di una parte deceduta prima della pubblicazione della sentenza da impugnare. (V. 427-67, massima n. 326352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)