Sez. L, Sentenza n. 8531 del 12/04/2006 (Rv. 589210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE | Lavoratori dipendenti di impresa appaltatrice cessante - Diritto a conservare il posto di lavoro presso l'impresa subentrante - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di dipendenti di impresa di pulizie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE
Qualora la contrattazione collettiva preveda la garanzia del mantenimento del posto di lavoro e del relativo orario in favore dei dipendenti di un'impresa alla cessazione di un appalto solo in caso di subentro di altra società nell'appalto a parità di condizioni (come, nella specie, la contrattazione in materia di imprese di pulizie), se il nuovo appalto prevede una riduzione dei servizi, la garanzia della riassunzione presso l'impresa subentrante diviene elastica, essendo condizionata alla possibilità di utilizzare diversamente il personale ovvero all'adozione del part-time ed il lavoratore licenziato non è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione a tempo pieno nei confronti della subentrante.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)