Sez. 3, Sentenza n. 20344 del 27/09/2007 (Rv. 599831 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE | Contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Durata non inferiore a quindici annate agrarie - Significato - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE
I contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, devono avere, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1, secondo comma, e 39 della citata legge, una durata non inferiore a quindici annate agrarie, cioè a quindici "periodi" tra l'11 novembre di un certo anno e il 10 novembre dell'anno successivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha affermato che un contratto stipulato con decorrenza 1 marzo 1985 ha scadenza il 10 novembre 2000, e non il 10 novembre 1999, con la conseguenza che è tempestiva la disdetta inviata almeno un anno prima del 10 novembre 2000, a norma dell'art. 4 della medesima legge).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1 com. 39, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)