Sez. 3, Sentenza n. 3883 del 16/04/1998 (Rv. 514562 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Disdetta ex art. 2 legge n. 203 del 1982 di contratti in corso - Annata agraria - Computo - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
Ai fini della disdetta dei contratti agrari di cui all'art. 2 legge n. 203 del 1982 in corso alla data di entrata in vigore della stessa, l'annata agraria, ai sensi dell'art. 39 della legge citata, inizia l'11 novembre e termina il giorno 10 dello stesso mese dell'anno successivo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)