Sez. 3, Sentenza n. 5487 del 14/03/2006 (Rv. 588358 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | "Anno" o "annata agraria" ex lege n. 203 del 1982 - Decorrenza - Interpretazione - Entrata in vigore della legge (6 maggio 1982) o inizio dell'anno solare - Esclusione - Riferimento alla data finale dell'annata agraria ex art. 39 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, ogni qualvolta nella legge 3 maggio 1982 n. 203 si menziona "l'anno" inteso coma "annata agraria", l'espressione deve essere letta come facente riferimento non al periodo tra l'1 gennaio e il successivo 31 dicembre, o tra il 6 maggio, data di entrata in vigore della legge e il 5 maggio dell'anno solare successivo, ma come al periodo tra l'11 novembre di un certo anno solare ed il 10 novembre dell'anno successivo, atteso che le altre due interpretazioni condurrebbero a conclusioni irrazionali (giungendosi a ritenere che il legislatore abbia, con espressioni equivalenti sul piano del linguaggio comune, inteso indicare fenomeni totalmente diversi, creando incertezze difficilmente superabili invece di giungere alla auspicata omogeneizzazione della durata dei suddetti contratti), mentre il canone dell'interpretazione logica impone di adottare sempre una lettura del testo positivo che riconduca la normativa a razionalità (Corte Cost. 24 ottobre n. 1995 n. 445). Inoltre l'espressione contenuta nell'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo la quale "la durata prevista... decorre dall'entrata in vigore della presente legge" va interpretata, non potendo avere efficacia retroattiva, come operante solo per il futuro, cioè con riguardo ad annate successive a quella iniziata l'11 novembre 1981.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)