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Sez. 5, Sentenza n. 13502 del 27/07/2012 (Rv. 623646 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Dichiarazione inesatta - Sanzioni ex art. 43, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Criteri.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623646-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale I.V.A., il secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ora abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) deve trovare applicazione tutte le volte in cui dalla dichiarazione presentata risulti un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, senza che occorra che in concreto la dichiarazione inesatta abbia determinato un'evasione dell'imposta ovvero il conseguimento di un rimborso indebito, ed indipendentemente dall'intenzione di frodare il fisco.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)