Sez. 5, Sentenza n. 10768 del 10/05/2006 (Rv. 591043 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Divieto di computare il credito d'imposta relativo all'anno 1992 negli anni successivi ex art. 11 del d.l. n. 16 del 1993 - Inosservanza - Dichiarazione infedele ex art. 43, comma secondo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
In tema di IVA, la violazione del divieto - stabilito dall'art. 11 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75, nei confronti dei contribuenti che hanno registrato nell'anno 1992 importazioni dai Paesi membri della Comunità europea in misura superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione IVA evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire cento milioni - di computare tale credito d'imposta in detrazione negli anni successivi, potendosi di esso chiedere esclusivamente il rimborso, effettuabile con titoli di Stato, concreta la fattispecie di "infedele dichiarazione" prevista dall'art. 43, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis"), per la cui realizzazione è sufficiente la volontarietà del "dato infedele" - ravvisabile nell'ipotesi considerata -, indipendentemente dall'intenzione di frodare il fisco e dalla verificazione di un danno per l'amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 11, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)