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Sez. 2 - , Ordinanza n. 33257 del 11/11/2022 (Rv. 666311 - 01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Procedura di assegnazione di sovvenzioni e sussidi - Indicazioni contenute nell’albo ex art. 1 del d.P.R. n. 118 del 2000, applicabile “ratione temporis” - Nominativo degli assegnatari e disposizioni fondanti la concessione del beneficio - Ulteriori informazioni - Divieto a tutela della riservatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666311-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di attribuzione di benefici e sussidi scolastici, le amministrazioni, nel periodo di vigenza dell'art. 1 del d.P.R. n. 118 del 2000, abrogato dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, all'atto della pubblicazione delle graduatorie, erano tenute ad indicare i soli nominativi degli assegnatari e le disposizioni di legge in base alle quali era stato accordato il beneficio, sicché costituisce violazione del diritto alla riservatezza degli interessati la diffusione di dati personali esorbitanti rispetto all'esigenza di consentire la verifica della regolarità delle assegnazioni, quali l'indirizzo dell'abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l'accredito delle somme, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE.

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, DPR 07/04/2000 num. 118 art. 1, Decreto Legisl. 25/05/2016 num. 97 art. 43 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 4 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)