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Sez. 4, Sentenza n. 11810 del 02/10/1987 Ud. (dep. 23/11/1987) Rv. 177092 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ONERE - ONERE DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177092-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ONERE - ONERE DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - CONTENUTO - SPECIFICAZIONE.*

Deve negarsi, nel nostro ordinamento processuale penale, un Onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile; non altrettanto è da dirsi per il cosiddetto Onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato, coerentemente al proprio interesse, è tenuto a fornire all'ufficio, in attuazione del dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, le indicazioni e gli elementi necessari allo accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove accertati, a volgere il giudizio in suo favore. Fra tali fatti e circostanze, oltre a quelli che escludono la punibilità di un fatto realizzante, in tutti i suoi elementi positivi, una fattispecie criminosa (quali possono essere le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto) devono farsi rientrare anche quelli che, pur attenendo alla intrinseca struttura oggettiva e soggettiva del reato, rivestano carattere di eccezionalità ed atipicità rispetto al normale svolgersi delle vicende umane, come è il caso del malore improvviso del conducente che rappresenta senza dubbio un'eccezione alla regola del carattere cosciente e volontario della condotta dell'uomo. (Conf mass n 172706, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 46, Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)