Sez. 6, Sentenza n. 18055 del 10/01/2018 Ud. (dep. 23/04/2018) Rv. 273009 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riconoscimento delle attenuanti generiche - Giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate - Conferma della pena precedentemente irrogata - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non incorre nel divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che lasci inalterata la pena irrogata in primo grado, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante del numero dei concorrenti, prevista dall'art.74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ove quest'ultima aggravante, riconosciuta dal giudice di primo grado, non aveva dato luogo al corrispondente aumento di pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)