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Sez. 3, Sentenza n. 3903 del 13/05/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 263193 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riconoscimento di circostanza attenuante - Riduzione della pena complessiva, ma calcolata indicando una pena base più elevata - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263193-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando riconosca una circostanza attenuante e di conseguenza irroghi una sanzione complessiva inferiore rispetto a quella già applicata, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)