Sez. 3, Sentenza n. 9065 del 11/07/1996 Ud. (dep. 09/10/1996) Rv. 206418 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Nozione - Percezione di compenso in relazione ad una prestazione - Sfruttamento - Possibilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO
Lo sfruttamento della prostituzione si realizza con il trarre una qualsiasi utilità dall'attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione totale o parziale di guadagni che la donna ottiene mediante la sua turpe attività. Peraltro, la percezione di un compenso in relazione ad una prestazione (come ad esempio la concessione dell'uso di una camera di albergo) effettivamente operata a favore di una prostituta può costituire sfruttamento, ma solo se l'importo del predetto compenso si riveli superiore a quello normale.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)